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Nell'ambito del diritto del lavoro italiano, i lavoratori subordinati vengono suddivisi in quattro categorie: dirigenti, quadri, impiegati ed operai (articolo 2095 del codice civile italiano). La suddivisione riguarda tutti i dipendenti, pubblici o privati.
Oltre alle categorie previste dalla legge (cosiddette "legali") esistono diverse classificazioni previste dai contratti collettivi (cosiddette "sindacali").
La maschera è già preimpostata con le (1-4) 4 categorie legali
sono state aggiunte altre categorie di comodo (5-7) potete eliminarle o variarle secondo le vostre necessità
DEFINIZIONI
Dirigente è il lavoratore subordinato che, nell'ambito dell'impresa o dell'ente, svolge funzioni connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti dell'imprenditore o del funzionario superiore, nonché da poteri di coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell'impresa oppure, per i dirigenti pubblici, di un settore/ufficio. Per questi motivi, in dottrina, è definito l' Alter Ego dell'imprenditore. La dipendenza gerarchica nei confronti dell'imprenditore è conseguentemente attenuata, in quanto il dirigente privato ha la responsabilità della conduzione dell'impresa con il solo limite del rispetto delle direttive generali impartite dal datore di lavoro. Consegue per i dirigenti la riduzione di numerose tutele previste per le altre categorie, controbilanciata dalla forte indipendenza della categoria, dalla presenza di sindacati di soli dirigenti, e da uno speciale regime previdenziale. I dirigenti pubblici hanno una legislazione propria, tenuto conto della criticità della categoria (in questo caso il datore di lavoro è il cittadino e, in sua vece, la classe politica). L'articolazione dirigenziale in un enti pubblici o aziende pubbliche è assai complessa. |
I Quadri hanno avuto riconoscimento formale soltanto con la legge 13 maggio 1985, n. 190. Si tratta di lavoratori, subordinati intermedi come posizione tra dirigenti e impiegati, che dipendono direttamente dall'imprenditore o dai dirigenti, che svolgono attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. Caratteri distintivi della categoria sono, per la giurisprudenza, la gestione diretta ed autonoma dei rapporti con i terzi e la responsabilità gestionale e di budget sulle funzioni demandate. Altri requisiti sono fissati dalla contrattazione collettiva, cui la legge 190 aveva espressamente demandato l'individuazione dei requisiti necessari per l'appartenenza alla categoria. Valgono le stesse considerazioni anche per il settore pubblico ma, in questo caso, la gerarchia di funzionari rientranti nella categoria dei "quadri" è molto articolata. La loro subordinazione è, ovviamente, nei riguardo dei manager (funzionari o direttori che siano) |
Gli impiegati (R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825) prestano la loro attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro con funzioni di collaborazione, e normalmente non svolgono prestazioni di vera manodopera. All'interno della categoria si distinguono, soprattutto ad opera della contrattazione collettiva: impiegati di concetto con funzioni direttive, preposti ad un servizio o un reparto dell'azienda con autonomia d'iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite dall'imprenditore o dal dirigente con cui collaborano; impiegati di concetto che svolgono un'attività intellettuale nell'esercizio delle funzioni cui sono preposti, secondo un indirizzo di personale responsabilità per quanto concerne la decisione e l'iniziativa, anche se contenuta entro i limiti predeterminati dalle direttive dei superiori; impiegati d'ordine, che svolgono un lavoro intellettuale, ma come mera attuazione delle direttive dei superiori, senza alcun potere di iniziativa. Per i dipendenti pubblici la cosa è più lineare dato che, non esistendo l'imprenditore, hanno come superiori i quadri o i dirigenti (o, i facenti funzione: si pensi, ad esempio, al sindaco). |
Per gli operai l'apporto richiesto è esclusivamente di tipo produttivo, e si sostanzia in attività di tipo prevalentemente manuale. La contrattazione collettiva ha introdotto varie qualifiche in funzione della diversa preparazione tecnica del lavoratore. Si distinguono quindi operai comuni, operai qualificati ed operai specializzati. Alcuni contratti collettivi hanno inoltre previsto figure di operaio cui sono affidate mansioni di particolare responsabilità, normalmente di controllo e conduzione di un gruppo di lavoratori (cosiddetti "intermedi": ad es. capo cantiere, capo officina, capo reparto). Naturalmente gli operai esistono anche negli enti o nelle aziende pubbliche: a parte le peculiarità di questa categoria (le qualifiche sono previste dai contratti collettivi di settore), si tratta comunque di risorse adibite ad attività manuali |
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Applicabile alla Versione del programma : 30.40
Ultimo Aggiornamento 06/07/2017 18:47:44